(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 25 ottobre 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  3 marzo  1998,  n.  6 concernente la
«Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente -
ARPA»;
    Visto  in  particolare,  l'Art.  5,  comma  3  della citata legge
regionale  n.  6/1998, ai sensi del quale l'ARPA ed i dipartimenti di
prevenzione  delle Aziende per i servizi sanitari svolgono le proprie
attivita'   in  maniera  coordinata  ed  integrata,  sulla  base  del
regolamento  di  cui  all'Art.  22,  comma 5  della  legge  regionale
30 agosto  1994,  n.  12,  da  assumersi,  su proposta dell'assessore
regionale  all'ambiente  di  concerto  con l'assessore regionale alla
sanita';
    Atteso  che,  ai  sensi  del  combinato  disposto dei commi 2 e 3
dell'Art.   5   della   citata   legge  regionale  6/1998,  con  tale
regolamento, sono altresi' individuate le fattispecie per le quali la
Regione,  gli  enti  locali  le  aziende  per  i  servizi sanitari si
avvalgono  obbligatoriamente dell'ARPA per l'esercizio delle funzioni
di rispettiva competenza;
    Vista  la  deliberazione  giuntale 30 giugno 2006, n. 1490 con la
quale  e' stato approvato in via preliminare, al fine di acquisire il
parere  del  Consiglio  delle Autonomie locali ai sensi dell'Art. 34,
comma 2  della  legge  regionale  n.  1/2006,  il «Regolamento per la
disciplina  dei  rapporti  tra  l'agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente,  la  Regione,  i  dipartimenti  di  prevenzione  delle
Aziende  per i servizi sanitari e gli enti locali, ai sensi dell'Art.
5,  comma  3  della  legge  regionale 3 marzo 1998, n. 6», redatto di
concerto con la direzione centrale salute e protezione sociale;
    Vista la deliberazione n. 26 del 6 settembre 2006 con la quale il
Consiglio  delle  autonomie locali, ha espresso parere favorevole sul
testo  del  «Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente, la Regione, i dipartimenti
di  prevenzione  delle  Aziende  per  i  servizi  sanitari e gli enti
locali,  ai  sensi dell'Art. 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo
1998, n. 6», approvato in via preliminare dalla Giunta regionale;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale 22 settembre
2006, n. 2186;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento per la disciplina dei rapporti tra
l'agenzia  regionale  per  la protezione dell'ambiente, la Regione, i
dipartimenti  di  prevenzione  delle aziende per i servizi sanitari e
gli  Enti locali, ai sensi dell'Art. 5, comma 3 della legge regionale
3 marzo  1998,  n.  6»,  nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 6 ottobre 2006
                                ILLY